Il Tribunale federale ritiene valida l'iniziativa popolare grigionese con la quale si chiede l'insegnamento a livello primario di una sola lingua straniera invece di due. I giudici, con tre voti contro due, respingono un ricorso di rappresentati delle minoranze linguistiche italiana e retoromancia.
Queste ultime ritenevano che fosse leso il divieto costituzionale di discriminare una lingua nazionale, nonché l'uguaglianza tra romancio, italiano e tedesco prevista dalla Costituzione cantonale.